Sez. 2, Sentenza n. 8022 del 11/02/2025 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287583-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Atto dannoso per il circonvenuto - Sottoscrizione di “patto di quota lite” tra la persona offesa e il suo difensore - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
In tema di circonvenzione di persona incapace, la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" con il proprio difensore sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica, in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.
Cod. Pen. art. 643, Cod. Pen. art. 61 n. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)