Sez. 3, Sentenza n. 5461 del 14/06/1996 (Rv. 498078 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Parcheggio di autovettura - Natura di contratto atipico - Contratto di deposito - Assimilabilità - Obblighi e responsabilità del parcheggiatore - Tipi di parcheggio - Distinzioni e conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO
Nell'ambito del contratto di posteggio - contratto atipico che, pur essendo disciplinato, in via analogica, dalla normativa del contratto di deposito, manifesta proprie caratteristiche individualizzanti - va distinta l'ipotesi del cosidetto "parcheggio ad ore o a giornata", nel quale l'asportazione del veicolo dal luogo in cui è custodito produce la scadenza contrattuale (con la necessità che si costituisca un nuovo contratto ogni volta che il mezzo venga riconsegnato), dal parcheggio a tempo indeterminato, o determinato in maniera tale che la sua durata non sia collegata al temporaneo asporto del mezzo (parcheggio a mese, ad anno, ecc.), nel quale il contratto iniziale perdura, con il conseguente obbligo del posteggiatore di mantenere a disposizione un determinato spazio nell'ambito del parcheggio e del proprietario del mezzo di pagarne il corrispettivo. Ne consegue che, in questa seconda ipotesi, l'obbligo di custodia e la corrispondente responsabilità del posteggiatore sono strettamente collegati all'effettivo deposito ed alla consegna del veicolo, mentre l'asportazione di quest'ultimo da parte del proprietario o di chiunque ne sia legittimato comporta la sospensione di quell'obbligo, con esclusione della responsabilità del posteggiatore per tutto il tempo corrispondente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)