Sez. 3, Sentenza n. 5546 del 12/12/1989 (Rv. 464555 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITÀ - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE ALLE COSE IVI CONTENUTE - CONDIZIONI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITÀ - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE ALLE COSE IVI CONTENUTE - CONDIZIONI.*
Il contratto atipico di posteggio d'un veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito e comporta che il depositario, cui il veicolo è affidato, ha l'Obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ed un tale Obbligo non si estende per sè alle cose contenute nel veicolo, potendo l'affidamento essere circoscritto a quest'ultimo ovvero esteso alle dette cose in base agli accordi conclusi tra i contraenti. (Conf 5959/79, mass n 402639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)