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Sez. 3, Sentenza n. 5546 del 12/12/1989 (Rv. 464555 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITÀ - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE ALLE COSE IVI CONTENUTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464555-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO - APPLICABILITÀ - CUSTODIA DEL VEICOLO - ESTENSIONE ALLE COSE IVI CONTENUTE - CONDIZIONI.*

Il contratto atipico di posteggio d'un veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito e comporta che il depositario, cui il veicolo è affidato, ha l'Obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ed un tale Obbligo non si estende per sè alle cose contenute nel veicolo, potendo l'affidamento essere circoscritto a quest'ultimo ovvero esteso alle dette cose in base agli accordi conclusi tra i contraenti. (Conf 5959/79, mass n 402639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)