Sez. 4, Sentenza n. 8044 del 13/03/1990 Ud. (dep. 01/06/1990) Rv. 184538 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - QUESTIONE DI FATTO NON DEDOTTA NEI MOTIVI DALLA QUALE DIPENDA L'ESTINZIONE DEL REATO - CIRCOSTANZE - RICONOSCIMENTO DI UN'ATTENUANTE DALLA QUALE DIPENDA L'APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - QUESTIONE DI FATTO NON DEDOTTA NEI MOTIVI DALLA QUALE DIPENDA L'ESTINZIONE DEL REATO - CIRCOSTANZE - RICONOSCIMENTO DI UN'ATTENUANTE DALLA QUALE DIPENDA L'APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - LEGITTIMITÀ.*
La regola dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello non preclude al giudice dell'impugnazione l'esame di questioni di fatto che non hanno formato oggetto dei motivi, quando da tali questioni dipende l'applicazione di una sopravvenuta causa di Estinzione del reato. Ne consegue che il giudice di appello può legittimamente riconoscere d'ufficio la sussistenza dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nel caso in cui da essa dipenda l'applicazione di un decreto di amnistia sopravvenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. (Conf mass n 180121).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)