Sez. U, Sentenza n. 202 del 23/11/1988 Ud. (dep. 11/01/1989) Rv. 180121 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - CIRCOSTANZE - QUESTIONE DI FATTO NON DEDOTTA NEI MOTIVI DALLA QUALE DIPENDA L'ESTINZIONE DEL REATO - CONOSCIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI UN'ATTENUANTE DALLA QUALE DIPENDA L'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - CIRCOSTANZE - QUESTIONE DI FATTO NON DEDOTTA NEI MOTIVI DALLA QUALE DIPENDA L'ESTINZIONE DEL REATO - CONOSCIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DI UN'ATTENUANTE DALLA QUALE DIPENDA L'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - LEGITTIMITÀ.*
La regola dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello non preclude al giudice dell'impugnazione l'esame di questioni di fatto che non hanno formato oggetto dei motivi, quando da tali questioni dipende l'applicazione di una sopravvenuta causa di Estinzione del reato. Di conseguenza il giudice di appello può legittimamente riconoscere di ufficio la sussistenza dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. nel caso in cui da essa dipenda l'applicazione di un decreto di amnistia sopravvenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)