Sez. 2, Sentenza n. 11731 del 28/02/1977 Ud. (dep. 29/09/1977) Rv. 136849 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - DIFFERENZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - DIFFERENZA - FATTISPECIE.*
La differenza fra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta sta in cio che mentre nel primo la frode viene attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore, nel secondo il fine illecito viene conseguito mediante la dissimulazione di una condizione vera e precisamente dell'insolvibilita dell'agente, il quale rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta. Se, peraltro, la dissimulazione e operata con raggiri ricorre il reato di truffa. (nella specie, e stata ravvisata la truffa nel comportamento di chi ritiri della merce, presentandosi come commerciante, a nome di un buon cliente, ossia sulla base di circostanze false prospettate come vere).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)