diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 24/06/1967 (Rv. 328338 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - PRESUPPOSTI - DEDUCIBILITA - TEMPO E MODALITA.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328338-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - PRESUPPOSTI - DEDUCIBILITA - TEMPO E MODALITA.*

Si ha inesistenza giuridica della sentenza ogni qualvolta questa, pur essendo fornita dell'esteriore apparenza propria dei provvedimenti giurisdizionali, provenga da chi non riveste la qualita di giudice e non possa, di conseguenza, essere ricollegata all'attivita sovrana dello stato. Cio puo avvenire o quando la sentenza non sia sottoscritta dal giudice (unica ipotesi di inesistenza espressamente prevista dal codice di rito vigente), oppure quando promani da un organo che, per l'alterazione della sua composizione numerica o per l'inosservanza di norme organiche o di prescrizioni che incidono sulla sua stessa essenza, non possa essere individuato come quello investito della potesta giurisdizionale. Tale inesistenza puo essere fatta valere in ogni tempo mediante accertamento negativo o in Sede di opposizione all'esecuzione. (Conf. 3008-52 2641-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)