diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2012 del 06/03/1997 (Rv. 502842 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Ufficio del destinatario - Nozione - Sede della prestazione del lavoro o del servizio a favore di terzi - Rilevanza - Inclusione - Fattispecie relativa a notificazione inerente a procedimento di irrogazione di sanzione amministrativa al sindaco.
Stato
decisa il 1997-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502842-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Ai fini della notificazione a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., per ufficio del destinatario deve intendersi non solo quello da lui creato, organizzato e diretto, per la trattazione dei suoi affari, ma anche quello dove egli svolga attività lavorativa o presti servizio a favore di terzi, cosicché in particolare una notificazione nei confronti di un sindaco, anche se riguardante la sua personale sfera giuridica, può essere eseguita presso il municipio. (Fattispecie relativa alla contestazione dell'addebito mediante notificazione, nel procedimento per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria instaurato in riferimento ad attività compiuta dal soggetto passivo nell'esercizio dell'attività di sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)