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Sez. 2, Sentenza n. 2593 del 20/09/1963 (Rv. 264008 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PASSAGGIO AUTOMATICO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1963-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264008-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PASSAGGIO AUTOMATICO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Il procedimento di denunzia di nuova opera, a differenza di quel che avviene nel procedimento di sequestro, nel quale il diniego del provvedimento importa l'arresto dell'iter' processuale, e caratterizzato dal passaggio dalla fase cautelare a quella del merito in ogni caso (anche in quello in cui sia stato negato il provvedimento cautelare), e senza che dopo la chiusura della prima fase sia necessario proporre una nuova domanda, proponendosi con la denuncia di nuova opera sia la domanda cautelare che la domanda di merito. (Conf 737'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)