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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28043 del 02/11/2018 (Rv. 651830 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI – Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - Effetti sulla decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651830-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione (venuto quindi effettivamente meno a partire dall'anno 2009), sicché la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata ritenendo maturata, rispetto ad un avviso di accertamento riferito all'anno 2008, la decadenza al momento della notifica dello stesso al destinatario in data 3 settembre 2014).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)