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Sez. 5 - , Ordinanza n. 37505 del 22/12/2022 (Rv. 666596 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI | Informatizzazione del catasto - Conseguenze - Obbligo di dichiarazione ex art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Soppressione ai sensi dell’art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006 - Decorrenza - Eccezioni. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - In genere.
Stato
decisa il 2022-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666596-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI

In tema di ICI, in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e

seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)