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Sez. 1, Sentenza n. 14647 del 30/07/2004 (Rv. 575158 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Cottimo fiduciario - Perfezionamento del contratto - Stipula di una convenzione formale - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575158-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Nel caso di lavori dati in appalto con il sistema del cottimo fiduciario, il contratto non deve intendersi concluso con l'affidamento dei lavori all'appaltatore da parte del funzionario responsabile, salva la successiva regolarizzazione e/o approvazione del Ministero, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di corrispondere il compenso, pattuito con il mero incontro delle volontà, quanto meno a decorrere dalla ultimazione dei lavori stessi; ai predetti fini è, invece, necessaria la stipula di una formale convenzione, come si ricava sia dalle disposizioni generali degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla stipulazione dei contratti dello Stato, sia dall'art. 74 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (che, con specifico riferimento al cottimo, ribadisce l'esigenza di una formale convenzione contenente l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla norma), sia dall'art. 4 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che attribuisce al cottimista la facoltà di "svincolarsi dall'impegno" - non avente, dunque, ancora la funzione di contratto - qualora la sua offerta non sia accettata ed approvata dal Ministero entro 30 giorni dalla presentazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 74, Regio Decr. 16/07/1962 num. 1063 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)