Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 22/01/2009 (Rv. 606443 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Cottimo fiduciario - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze in tema di prova - Fatture prodotte in giudizio - Valore probatorio - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 - normativa ritenuta nel merito applicabile "ratione temporis" - anche il contratto di appalto in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, di cui al secondo comma dell'art. 67 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, richiede la forma scritta "ad substantiam"; conseguentemente, le fatture prodotte in giudizio dall'Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 67, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)