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Sez. L - , Ordinanza n. 1583 del 19/01/2023 (Rv. 666554 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Contratti di formazione e lavoro - Sgravi contributivi considerati come aiuti di Stato - Azione di recupero dell’Inps - Requisiti di compatibilità con il mercato comune - Distribuzione dell’onere della prova - Criteri - Regola “de minimis” - Accertamento giudiziale - Contenuto.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666554-01

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

Nelle azioni intraprese dall'Inps per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato, grava sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, come delineati dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE); ai fini della verifica del rispetto della regola "de minimis", il giudice dovrà tener conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto.

Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128, Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)