Sez. L - , Ordinanza n. 7704 del 06/04/2020 (Rv. 657521 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA | Aiuti di Stato - Esenzione "de minimis" - Rispetto del limite d'importanza - Sull'intero triennio e non per singolo aiuto - Necessità.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA
In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44, Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69, Regolam. Commissione CEE 07/05/1998 num. 994, Regolam. Commissione CEE 12/12/2002 num. 2204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)