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Sez. 3, Sentenza n. 7844 del 27/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211350 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Diminuzione della pena - Pena detentiva e pecuniaria congiunte - Diminuzione per entrambe - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211350-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE

Le circostanze attenuanti previste dagli art. 62 e 62 bis cod.pen., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 cod.pen. La riduzione deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le pene da irrogare, perché, essendo unica la condotta attenuata ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle due componenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)