Sez. 1, Sentenza n. 22218 del 27/09/2013 (Rv. 628146 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Notificazione di atti all'estero - Mancata prova della residenza del destinatario - Esito negativo della notifica - Conseguenze - Presunzione di cui all'art. 143, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI
Nell'ipotesi di notificazione di un atto processuale all'estero, eseguita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42, conclusasi con la restituzione del plico postale con la dicitura "attempted not known" (tentato non conosciuto") e, dunque, con la prova dell'esito negativo della notificazione, non è applicabile la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 143, terzo comma, cod. proc. civ., intesa a superare possibili situazioni dubbie ipotizzabili con riferimento alle sole notificazioni eseguite con le modalità di cui al primo comma dell'art. 142 cod. proc. civ., che non contemplano la necessità di un riscontro dell'avvenuta consegna del plico al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965, Legge 06/02/1981 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)