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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19466 del 16/06/2022 (Rv. 665333 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Documento comprovante rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Omessa valutazione - Denuncia in cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665333-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, il mancato esame del contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, da parte del giudice del merito, può essere denunciato in sede di legittimità, in quanto tale documento appare decisivo ai fini della valutazione del raggiungimento di un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa dello straniero sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, da valutarsi nelle forme della comparazione attenuata, attraverso il criterio della proporzionalità inversa.

Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)