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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6111 del 24/02/2022 (Rv. 664059 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale - Rapporto di lavoro - Prova - Produzione del contratto a tempo indeterminato - Sufficienza - Mancata produzione delle buste paga - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664059-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)