Sez. 5, Sentenza n. 28770 del 23/12/2005 (Rv. 586226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Inquadramento - "Impugnazione - merito" e non "impugnazione - annullamento" - Principi generali applicabili - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento" ma tra quelli di "impugnazione - merito", in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve, scendendo nel merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una controversia relativa alla legittimità della determinazione del canone di fognatura e depurazione delle acque rispetto ai parametri legali di riferimento, aveva ricalcolato, secondo criteri corretti, il "quantum" della imposizione tributaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)