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Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006 (Rv. 591748 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" e non "impugnazione-annullamento" - Conseguenze - Poteri e obblighi del giudice tributario - Fattispecie in tema di rideterminazione dell'imponibile da parte dell'ufficio in corso di giudizio.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591748-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la sentenza impugnata - a fronte dell'avvenuta rideterminazione dell'imponibile da parte dell'ufficio, in occasione della costituzione in giudizio, in somma minore di quella già determinata in sede di accertamento sintetico del reddito - si era limitata ad annullare l'avviso di accertamento impugnato, sul rilievo che non fosse compito dei giudici tributari procedere "alla liquidazione delle imposte e delle relative penalità". Enunciando il principio in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione, osservando come la rideterminazione dell'imponibile operata dall'ufficio costituisse una semplice diminuzione della maggiore pretesa tributaria contenuta nell'atto impugnato e, dunque, una mera riduzione del "quantum" oggetto del contendere tra le parti, sul quale il giudice avrebbe dovuto comunque giudicare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)