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Sez. 1, Sentenza n. 661 del 08/03/1972 (Rv. 356727 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA - TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356727-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA - TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudizio sull'attendibilita dei testi e sul valore probatorio delle singole deposizioni, unitamente a quello sulla prevalenza da attribuire all'uno od all'altro mezzo di prova attiene al potere discrezionale del giudice di merito; ma l'Esercizio di tale potere, per non tramutarsi in arbitrio, e soggetto al limite legale e processuale costituito dalla congrua ed adeguata motivazione che consenta il controllo del procedimento logico seguito dallo stesso giudice nell'uso di detto potere. (V 3384'69, mass n 343460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)