Sez. 1, Sentenza n. 661 del 08/03/1972 (Rv. 356727 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA - TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA - TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - GRADUATORIA DELLE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudizio sull'attendibilita dei testi e sul valore probatorio delle singole deposizioni, unitamente a quello sulla prevalenza da attribuire all'uno od all'altro mezzo di prova attiene al potere discrezionale del giudice di merito; ma l'Esercizio di tale potere, per non tramutarsi in arbitrio, e soggetto al limite legale e processuale costituito dalla congrua ed adeguata motivazione che consenta il controllo del procedimento logico seguito dallo stesso giudice nell'uso di detto potere. (V 3384'69, mass n 343460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)