Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004 (Rv. 570448 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Rilevanza - Valutazione - Potere discrezionale del giudice del merito - Mancato esercizio - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
L'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito un potere ampiamente discrezionale del quale, attenendo esso alle cosiddette prove atipiche o innominate, va motivatamente giustificato l'uso, e non già, come invece in caso di mancata valutazione delle prove tipiche (e salvo sempre il principio del libero convincimento), il non uso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)