Sez. U, Sentenza n. 5743 del 27/06/1987 (Rv. 454156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO NECESSARIAMENTE SOSPESO PER RIMESSIONE DI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PROPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO NECESSARIAMENTE SOSPESO PER RIMESSIONE DI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PROPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria, ivi inclusa quella derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale della definizione di questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che tale sospensione non esclude la pendenza della causa, e che il divieto di compiere Atti processuali, nel periodo della sospensione (art. 298 cod. proc. civ.), riguarda gli Atti che integrino sviluppo del giudizio sospeso, non il promuovimento di un'autonoma fase del processo, rivolta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)