Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015 (Rv. 635362 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Sospensione per incidente di costituzionalità - Proponibilità del regolamento di giurisdizione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
Il regolamento di giurisdizione è esperibile anche in relazione ad un giudizio (nella specie, amministrativo) sospeso per incidente di costituzionalità, poiché la sospensione non esclude la pendenza del giudizio e il divieto di compiere attività processuale durante la sospensione impedisce il compimento di atti propri del giudizio sospeso, ma non il promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)