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Sez. 1, Sentenza n. 4505 del 23/03/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159083 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - INSORGENZA - COMUNICAZIONE DELLO ARMIERE - IRRILEVANZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159083-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - INSORGENZA - COMUNICAZIONE DELLO ARMIERE - IRRILEVANZA - RATIO.*

L'Obbligo della denuncia delle armi incombe personalmente a chiunque abbia conseguito una relazione stabile con l'arma stessa e la denuncia deve essere "immediata", come espressamente prescrive l'art. 38 R.d. 18 giugno 1931, n. 773. A tal fine è irrilevante la prescritta comunicazione alla autorità di polizia da parte dell'armiere presso il quale l'arma sia stata acquistata, in quanto si tratta di obblighi distinti, imposti da diversi precetti, alle cui violazioni corrispondono autonome sanzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)