Sez. 1, Sentenza n. 16010 del 04/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182560 - 01
ARMI - VENDITA - IN GENERE - ACQUISTO DA COMMERCIANTE DI ARMI - OBBLIGO DI DENUNZIA DELL'ARMA - GRAVA SULL'ACQUIRENTE - OBBLIGHI DEL COMMERCIANTE VENDITORE - È SOLO QUELLO DI TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE.*
ARMI - VENDITA - IN GENERE - ACQUISTO DA COMMERCIANTE DI ARMI - OBBLIGO DI DENUNZIA DELL'ARMA - GRAVA SULL'ACQUIRENTE - OBBLIGHI DEL COMMERCIANTE VENDITORE - È SOLO QUELLO DI TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE.*
In tema di acquisto di armi, l'Obbligo della denunzia dell'arma è imposto espressamente al compratore dell'art. 38 T.U.L.P.S. che prevede che la denuncia alla competente autorità di P.S. deve avvenire con immediatezza; al commerciante di armi venditore incombe soltanto il dovere di trascrizione nel registro delle operazioni giornaliere ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S., in relazione all'art. 54 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed all'art. 57 del medesimo regolamento, che espressamente esclude l'esistenza di un Obbligo di denunzia per il commerciante di armi. (V mass n 159083; (V mass n 157829; (V mass n 99745).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 54, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 57, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)