Sez. 3, Sentenza n. 27159 del 19/12/2006 (Rv. 593747 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Decreto esecutivo per mancata opposizione - Questioni deducibili con l'opposizione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. (In applicazione di siffatto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata, affermando che, essendo stato il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito, il debitore non poteva con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. far valere vizi relativa alla mancata comunicazione della cessione, onde ottenere il riconoscimento dell'efficacia del pagamento effettuato in favore del cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)