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Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 18/06/1991 (Rv. 472740 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Questioni deducibili con l'opposizione.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472740-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)

Nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'"an" o nel "quantum", del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)