Sez. 1, Sentenza n. 417 del 08/10/2025 Cc. (dep. 07/01/2026) Rv. 289068-01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Criterio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. - Concorrenti nel reato iscritti presso uffici del pubblico ministero diversi - Valutazione oggettiva della notizia - Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che fa riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, ne attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti i cui nominativi siano stati successivamente iscritti nel registro delle notizie di reato da altri uffici del pubblico ministero, poiché ha riguardo alla "notitia criminis" oggettivamente considerata. (Fattispecie relativa a reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consumato in acque internazionali, nella quale la Corte ha ritenuto che il giudice del tribunale nel cui distretto era stato operato il fermo dei primi tre indiziati fosse competente anche in relazione al quarto correo, sottoposto successivamente a fermo in altro luogo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)