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Sez. 2 - , Sentenza n. 679 del 19/11/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 277818 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato - Riferimento all'iscrizione della notizia - Natura formale del riferimento - Valutazione della specifica ipotesi criminosa iscritta - Necessità - Riferimento al più ampio contenuto della denuncia – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277818-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti. (Fattispecie in cui, a seguito di furto avvenuto a giugno 2006, la Procura di Genova competente per territorio aveva iscritto immediatamente un fascicolo per furto a carico di ignoti e, successivamente nel gennaio 2007, un imputato per ricettazione, mentre la Procura di Torre Annunziata, già nel giugno 2006, aveva iscritto il medesimo imputato per ricettazione e la Cassazione ha ritenuto competente il Tribunale di Torre Annunziata, non essendo stato individuato il luogo in cui la ricettazione era stata consumata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)