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Sez. 3, Sentenza n. 1645 del 26/06/1962 (Rv. 252623 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - PRESUPPOSTI - MANCATA CONOSCENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1962-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252623-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - PRESUPPOSTI - MANCATA CONOSCENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - NECESSITA.*

A norma dell'art 1578 cod civ il locatore non e tenuto alla garanzia se i vizi della cosa locata erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, dovendo, in quest'ultima ipotesi, lo stesso imputare alla propria negligenza se non ha avvertito la presenza di un vizio di agevole constatazione. Solo se il conduttore non conosceva i vizi ed il locatore era in colpa, perche conoscendoli li aveva taciuti, egli puo domandare, oltre la risoluzione del contratto (o una riduzione del corrispettivo), anche il risarcimento del danno. La deroga contenuta nell'art 1580 cod civ (vizi della cosa che espongano a serio pericolo la salute del conduttore) - interpretando tale norma come un'applicazione particolare del principio sancito dall'art 1229 cod civ - al principio della inammissibilita della domanda di risoluzione quando il conduttore conosceva i vizi o questi erano facilmente riconoscibili, non puo essere estesa alla domanda di risarcimento del danno che tende alla riparazione di un detrimento al quale il conduttore, conoscendo il vizio, si e volontariamente esposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)