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Sez. 2, Sentenza n. 513 del 21/02/1972 (Rv. 356503 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA CONTENUTA IN UN ATTO SCRITTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356503-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA CONTENUTA IN UN ATTO SCRITTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce incensurabile apprezzamento di merito l'accertamento che esclude in un atto scritto l'estrinsecazione formale della volonta della parte di rinunziare ad un proprio diritto, ritenendo che la stessa non risulti inequivocabilmente in esso espressa. (nella specie, si trattava della rinuncia ad un legato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)