Sez. 6, Sentenza n. 21393 del 03/05/2005 Ud. (dep. 08/06/2005) Rv. 232235 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Impugnazione proposta dal difensore dell'imputato deceduto - Inammissibilità per difetto di legittimazione del proponente - Condanna alle spese del difensore - Sussistenza - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dal difensore dell'imputato già deceduto, comporta la condanna alle spese del difensore, in quanto costui, una volta scomparsa la persona da lui assistita, viene ad assumere la qualità di parte privata, essendo l'unico promotore della fase processuale dell'impugnazione e l'unico interessato all'esito della stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)