Sez. 6, Sentenza n. 313 del 29/09/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 216405 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Imputato deceduto - Proposizione successiva del gravame da parte del difensore - Inammissibilità - Ragioni - Ricorso per cassazione - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e di ricorso per cassazione successivamente proposto dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, la impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, dato che il mandato difensivo conferito a suo tempo dall'imputato si è estinto per la morte del medesimo. In tale ipotesi, peraltro, non può disporsi la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., mancando il soggetto al quale addossare tali statuizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)