Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 25/05/1992 (Rv. 477365 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del Collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere | Rimessione per l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del Collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere
Il giudice di appello che rileva l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata non può rimettere la causa al primo giudice ma deve decidere nel merito perché il vizio di carenza di motivazione non rientra tra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)