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Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996 (Rv. 501527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Nullità della sentenza di primo grado - Conversione in motivo di gravame - Sentenza d'appello - Effetto sostitutivo - Conseguenze - Mancato accoglimento da parte del giudice di appello di eccezione di nullità della sentenza di primo grado - Deducibilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie relativa ad ipotizzata nullità della sentenza di primo grado per totale omissione della motivazione in diritto.
Stato
decisa il 1996-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

In considerazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello. (Nella specie la nullità sarebbe derivata dalla totale mancanza di motivazione in diritto nella sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)