Sez. L, Sentenza n. 6188 del 20/06/1990 (Rv. 467858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, alla stregua dell'art. 1, parte speciale, sez. A, del C.C.n.L. 16 luglio 1979, che l'attribuzione di somme ai lavoratori, in ipotesi di passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, fosse correlata all'illegittima previsione del frazionamento del rapporto di lavoro all'atto del passaggio alla categoria superiore, ed aveva escluso che le stesse somme fossero previste come acconti sulla futura indennità di anzianità). (Conf 830/90, mass n 465180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)