Sez. L, Sentenza n. 830 del 07/02/1990 (Rv. 465180 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2 - DISCIPLINA SPECIALE, PARTE III E 20 DEL C.C.N.L. 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2 - DISCIPLINA SPECIALE, PARTE III E 20 DEL C.C.N.L. 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie, la S.C., cassando la pronunzia del giudice di merito, ha ritenuto che, in corretta applicazione dei canoni suddetti, gli artt. 2, disciplina speciale, parte III, e 20 del C.C.n.L. 16 luglio 1979, per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private, vadano interpretati nel senso che il trattamento che sarebbe spettato al lavoratore in caso di licenziamento, erogato al momento del passaggio di categoria, va calcolato in base ai parametri applicabili al momento della corresponsione del relativo emolumento e che solo l'indennità di anzianità corrisposta al termine del rapporto di lavoro va determinata in base all'ultima retribuzione, diverse essendo per natura e finalità le due erogazioni, di cui solo la seconda riveste carattere specifico di trattamento di fine rapporto). (V 211/87, mass n 449976; (V 705/86, mass n 444266; (V 5747/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)