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Sez. 1, Sentenza n. 1932 del 25/06/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126392 - 01

ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - CARATTERE INCIDENTALE - DIVERSA VALUTAZIONE IN ALTRO GIUDIZIO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126392-01

ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - CARATTERE INCIDENTALE - DIVERSA VALUTAZIONE IN ALTRO GIUDIZIO - POSSIBILITA.*

La valutazione che il giudice penale compie della validita di un atto amministrativo al fine di ritenere o escludere l'esistenza del reato della cui cognizione e investito, e una valutazione eseguita incidenter tantum che, quale presupposto logico della sua pronuncia, ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio. Infatti, il giudice non applica l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'art 5 legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, ma il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso atto ad opera di altro giudice in casi analoghi. (applicazione in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)