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Sez. 1, Sentenza n. 10251 del 13/05/1986 Ud. (dep. 02/10/1986) Rv. 173866 - 01

ATTO AMMINISTRATIVO - DISAPPLICAZIONI - DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - PER ILLEGITTIMITÀ - EFFETTO DELLA DISAPPLICAZIONE FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173866-01

ATTO AMMINISTRATIVO - DISAPPLICAZIONI - DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - PER ILLEGITTIMITÀ - EFFETTO DELLA DISAPPLICAZIONE FATTISPECIE.*

La disapplicazione da parte del giudice penale di un atto amministrativo considerato illegittimo è circoscritta al caso dedotto in giudizio, per cui la inosservanza di tale atto non può ritenersi giustificata in altre fattispecie analoghe portate all'esame di altri giudici. (fattispecie, in tema di condanna per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, con cui era stato colpito l'imputato che altre due volte, in situazioni analoghe, era stato assolto perché il pretore aveva ritenuto illegittimo il provvedimento del questore). (V mass n 100639; (V mass n 126392; (V mass n 143188).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)