Sez. U, Sentenza n. 556 del 30/01/1985 (Rv. 438758 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RICUSAZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - TERMINI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RICUSAZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - TERMINI.*
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la dichiarazione di ricusazione di uno dei membri della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, la cui composizione l'interessato sia stato messo in grado di conoscere tempestivamente, resta soggetta al termine contemplato dall'art. 66 cod. proc. pen., con la sola eccezione dell'ipotesi della sostanziale identificazione tra giudice e parte (art. 64 n. 1 cod. proc. pen.), deducibile anche successivamente quale ragione di Invalidità della decisione. (V 1870/81, mass n 412556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)