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Sez. 1, Sentenza n. 881 del 05/04/1966 (Rv. 321751 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO ATTIVO IMPROPRIO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321751-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO ATTIVO IMPROPRIO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO.*

La sentenza che, ravvisando un, ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio - caratterizzato da una pluralita di domande, autonome per soggetti attivi, oggetto e titolo, ma connessa per identita di questioni- dichiara l'incompetenza per valore rispetto ad alcune delle domande, e impugnabile, limitatamente a tali capi della pronunzia, soltanto con regolamento di Competenza, cio perche il mezzo di impugnazione va individuato con esclusivo riferimento al contenuto della pronunzia, indipendentemente, cioe, dall'esattezza delle statuizioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)