Sez. 1, Sentenza n. 881 del 05/04/1966 (Rv. 321751 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO ATTIVO IMPROPRIO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO ATTIVO IMPROPRIO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO.*
La sentenza che, ravvisando un, ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio - caratterizzato da una pluralita di domande, autonome per soggetti attivi, oggetto e titolo, ma connessa per identita di questioni- dichiara l'incompetenza per valore rispetto ad alcune delle domande, e impugnabile, limitatamente a tali capi della pronunzia, soltanto con regolamento di Competenza, cio perche il mezzo di impugnazione va individuato con esclusivo riferimento al contenuto della pronunzia, indipendentemente, cioe, dall'esattezza delle statuizioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)