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Sez. 3, Sentenza n. 1803 del 14/04/1989 (Rv. 462496 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PLURALITÀ DI DOMANDE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI ALCUNE DELLE PARTI RISPETTO AD UNA DELLE DOMANDE - IMPUGNABILITÀ - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462496-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PLURALITÀ DI DOMANDE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI ALCUNE DELLE PARTI RISPETTO AD UNA DELLE DOMANDE - IMPUGNABILITÀ - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*

Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, declini la Competenza per una delle domande proposte (di riduzione e di cosiddetto adeguamento del canone di locazione) e dichiari il difetto di legittimazione passiva di alcune delle parti in ordine ad una distinta domanda (di risoluzione del contratto di locazione), rimettendo la causa dinanzi al giudice istruttore per l'ulteriore istruttoria relativamente a quest'ultima domanda e ad altra (di risarcimento danni), esaurisce l'intero rapporto processuale relativamente alla domanda per cui è stata declinata la Competenza, con una pronuncia che ha carattere di definitività e completezza nonché di autonomia rispetto alle altre. Ne consegue che tale pronuncia può, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di Competenza e che la conseguente inammissibilità dell'appello, da rilevarsi d'ufficio in Sede di legittimità, comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui essa ha riformato la pronunzia declinatoria della Competenza ed ha provveduto alla decisione nel merito di quella domanda. (Conf 5103/77, mass n 388713; (Conf 881/66, mass n 321751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)