Sez. 2 - , Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022 (Rv. 665961 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE | Codice della strada - Art. 22 commi 4 e 11 - Divieto di trasformazione di accessi e di derivazioni già esistenti - Nozione - Fondamento - Fattispecie.
DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE
L'illecito amministrativo di cui all'art. 22, commi 4 e 11, del Codice della Strada, che vieta e sanziona le trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti nonché le variazioni di uso di questi, se non autorizzate dall'ente proprietario della strada, è integrato allorché siano alterate le condizioni non solo dell'innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l'accesso) ma anche dell'ingresso che ricade nella proprietà privata (ossia del percorso attraverso il quale avviene tale accesso), atteso che la collocazione
percorso incidono sulla sicurezza della circolazione, sulla piena viabilità e fluidità dello sbocco sulla strada pubblica e, pertanto, sono rimesse alla valutazione dell'ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell'autorizzazione. (Nella specie, il proprietario frontista, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada sulla quale aveva accesso, aveva eseguito dei lavori su una scarpata in terra adiacente all'innesto tra la strada pubblica e la sua proprietà, ricavandone delle piazzole sostenute da massi di pietra.)
Cod. Strada art. 22 com. 4, Cod. Strada art. 22 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)