Sez. 2, Sentenza n. 2307 del 31/01/2008 (Rv. 601798 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Mantenimento in esercizio di accessi preesistenti privi di autorizzazione - Sanzione prevista dall'articolo 22, comma undicesimo, codice della strada - Applicabilità - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi - Irrogabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di violazioni del codice della strada, costituisce violazione dell'articolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo l'apertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 22 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)