Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 25/07/1972 (Rv. 360075 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
La Mancanza della trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per se motivo di nullita della sentenza, occorrendo, perche tale effetto si verifichi, che la omissione abbia provocato una mancata pronuncia in ordine alle domande od eccezioni ovvero un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti. (Conf 458'70, mass n 345457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)