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Sez. 2, Sentenza n. 458 del 25/02/1970 (Rv. 345457 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMESSA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345457-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMESSA - CONSEGUENZE.*

La Mancanza della trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per se motivo di nullita della sentenza in quanto occorre, perche tale evento si verifichi, che l'omissione abbia in concreto inciso sulla attivita del giudice, nel senso di avere determinato, o una mancata pronuncia in ordine alle domande o eccezioni, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)