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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10422 del 03/06/2020 (Rv. 658027 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE | Ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione - Legittimazione passiva - Destinatario - Sussistenza - Ministero della Giustizia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658027-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE

La legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 spetta al destinatario di tale ingiunzione, così come, quando si impugna un atto del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., il ricorso va notificato al debitore esecutato e non al Ministero della Giustizia, alla cui amministrazione appartiene l'organo che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)