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Sez. 1, Sentenza n. 10802 del 10/05/2006 (Rv. 589960 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE | Legittimazione passiva - Amministrazione titolare del credito - Spettanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589960-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE

Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - il quale è un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria - la legittimazione passiva spetta all'amministrazione titolare del credito, salvi i casi di legittimazione straordinaria o sostitutiva previsti dalla legge. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso che nel giudizio di opposizione a ingiunzione indicante il credito di un comune, ma emessa dall'Ufficio del registro, legittimato passivo fosse il Ministero delle Finanze, atteso che risultava accertato che l'Ufficio dipendente dal Ministero aveva agito quale organo del comune, ed ha conseguentemente cassato senza rinvio la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1919 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)